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Università Popolare del Counselling

 

News 2011

Le considerazioni della REICO
Associazione Professionale di Counseling

Ciao a tutti,
vi invio alcune mie considerazioni rispetto alla sentenza dell'ordine della Lombardia, condivise con il Consiglio direttivo REICO.
Invito comunque tutti a leggere sempre il testo originale di questa sentenza e, in genere, di tutte le sentenze che riguardano i Counselor e chi lavora con il Counseling.
Mi sembra, infatti, che queste informazioni vengano usate strumentalmente sia dagli ordini, sia da altri professionisti.
La sentenza sembra essere in linea con le precedenti, in cui i giudici riaffermano il diritto per gli ordini di perseguire i propri scopi istituzionali.
Prima di definire il rapporto tra il diritto alla conoscenza di strumenti professionali e il diritto al loro utilizzo (art. 21), penso sarebbe opportuno definire gli strumenti stessi.
E questo ci riporta alla difficoltà di discriminare, avendo come strumento di valutazione le attuali definizioni di attività riservate codificate nell'art. 1.
Quindi nulla di nuovo, in quanto comunque un giudice non può riscrivere una legge.
Nel 1989 il legislatore ha dato una definizione molto ampia che oggi non corrisponde più alle esigenze dei cittadini.
Di certo nella formazione in Counseling non devono essere insegnati l'utilizzo di strumenti di indagine psicologica e strumenti di diagnosi psicologica.
Per quanto riguarda il "sostegno psicologico", l'interpretazione estensiva della legge sta oggi rallentando lo sviluppo di tutte le forme di aiuto.
L'impegno, per le scuole e per le associazioni professionali, si può tradurre nel cercare definizioni che facciano riferimento alla pratica del Counseling come strumento di tipo "maieutico", contrapposto a pratiche di tipo "ortopedico".
Penso invece che non sia utile cercare una definizione di Counseling attraverso, ad esempio, i tempi di intervento, gli ambiti di applicazione, le categorie di clienti, etc.
REICO e le altre associazioni e scuole che collaborano con l'ISFOL nella ricerca sul Counseling, renderanno presto noti i parametri minimi condivisi di accesso alla professione e gli standard della formazione.
Un altro passo avanti nella creazione di un comparto professionale autonomo per il Counseling.

Un saluto,
Luca Barletta




 

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Considerazioni sulla Sentenza 10289/2011 - del Tribunale di Milano di Claudia Montanari

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Considerazioni del Presidente del CNCP - dopo la sentenza 10289/2011

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